REGOLAMENTO REGIONALE 15 marzo 2007, n. 7
"Norme regionali in materia di Opere e Lavori
Pubblici". Adozione definitiva del regolamento concernente le modalità di
organizzazione e funzionamento del Consiglio Regionale dei Lavori Pubblici.
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
-
Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al
Presidente della Giunta Regionale l' emanazione dei regolamenti regionali.
- Visto l'art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n. 7
"Statuto della Regione Puglia".
- Visto l'art. 44, comma 2°, della L.R.
del 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".
- Vista la L.R. 11
maggio 2001, n. 13 che prevede l'adozione di un regolamento attuativo della
legge.
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 240 del 08/03/2007 di
adozione del Regolamento attuativo della succitata legge.
EMANA
Il seguente Regolamento:
ART. 1
(FINALITA' DEL
REGOLAMENTO)
Con il presente Regolamento si provvede alla definizione
della disciplina funzionale e organizzativa del Consiglio Regionale dei Lavori
Pubblici, d'ora in poi denominato Consiglio.
ART. 2
(COMPOSIZIONE)
I componenti esterni all'Amministrazione Regionale,
previsti in seno al Consiglio, ai sensi dell'art. 11, comma 2, della Legge
Regionale n°13/2001 e successive modifiche e integrazioni, sono nominati dalla
Giunta Regionale. Entro quindici giorni precedenti alla prima seduta del
Consiglio, l'Ufficio di Segreteria accerta, ai sensi delle vigenti disposizioni
la non sussistenza di incompatibilità dei componenti esterni con l'incarico da
assolvere.
ART. 3
(CONVOCAZIONE)
Il Consiglio si
riunisce almeno una volta al mese, secondo il calendario stabilito
semestralmente dal suo Presidente. Tale calendario può subire modifiche per
cause di necessità e di urgenza.
Il Consiglio è convocato dal Presidente con
l'invio dell'Ordine del giorno a tutti i componenti.
Resta fatta salva la
facoltà che può esercitare il Presidente del Consiglio, di estendere la
convocazione per la partecipazione alle sedute a soggetti diversi dai componenti
interni ed esterni nominati, senza che ciò comporti per loro diritto di voto.
L'invio della convocazione è effettuato almeno sette giorni prima della
seduta, a mezzo posta, telegramma, telefax o posta elettronica.
Il termine
di cui sopra, può essere ridotto in casi di urgenza, in base alla valutazione
del Presidente e, comunque, non può essere inferiore a tre giorni.
ART. 4
(ASSEGNAZIONE ARGOMENTI)
L'Ordine del giorno
contiene l'indicazione dei singoli argomenti da trattare e il nominativo del
componente relatore incaricato dell'istruttoria.
Il relatore e la
Commissione relatrice sono indicati nella seduta precedente del Consiglio con la
consegna di tutti gli atti, la cui completezza é accertata preventivamente
dall'Ufficio di Segreteria del Consiglio.
I progetti sottoposti all'esame
del Consiglio sono presentati in triplice copia, di cui una viene trattenuta
agli atti dall'Ufficio di Segreteria, mentre le restanti due vengono restituite
al soggetto richiedente, debitamente vistate dal relatore istruttore, unitamente
a copia conforme del relativo parere del Consiglio.
ART. 5
(MODALITA' DI FUNZIONAMENTO)
Le adunanze del Consiglio Regionale dei
Lavori Pubblici sono presiedute dal Presidente - Assessore pro tempore alle
Opere Pubbliche -, in caso di sua assenza o impedimento, dal Dirigente del
Settore LL. PP. all'uopo delegato.
Per la validità delle sedute del
Consiglio, in prima convocazione è richiesta la presenza della maggioranza dei
componenti aventi diritto al voto, in seconda convocazione è richiesta la
presenza di almeno un terzo dei componenti aventi diritto al voto.
In caso
di assenza o di impedimento, il Segretario del Consiglio è sostituito da
dipendente regionale appartenente alla carriera direttiva, addetto alla
Segreteria, all'uopo designato dal Dirigente dell'Ufficio di Segreteria del
Consiglio.
Se, per qualsiasi impedimento, un relatore è impossibilitato ad
intervenire, per tempo e prima dell'adunanza, deve avvisare il Presidente che,
se crede, richiede gli atti e nomina, in caso di urgenza, anche verbalmente,
altro relatore.
Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi
dalla carica, prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione
con le stesse modalità previste per la nomina.
Ai componenti del Consiglio
spetta, per ogni seduta del Consiglio, un' indennità di presenza ed il rimborso
delle spese, eventualmente sostenute, nella misura prevista dalle disposizioni
regionali in materia di compensi per la partecipazione a sedute dei comitati o
collegi comunque denominati.
ART. 6
(PARERI)
I pareri del
Consiglio Regionale dei LL. PP. contengono una dettagliata relazione sulle
circostanze di fatto relative alle questioni da esaminare, nonché le motivazioni
della decisione e il relativo dispositivo.
I pareri di competenza sono resi
dai relatori entro il termine di novanta giorni.
Tale termine decorre dalla
data di ricezione degli atti da parte dell' Ufficio di Segreteria del Consiglio,
che provvede alla sua protocollazione. La richiesta di documentazione
integrativa, sia da parte della Segreteria che dello stesso Consiglio,
costituisce l'interruzione dei termini, che riprendono a decorrere dalla data di
ricezione degli atti integrativi richiesti.
In sede di rilascio di parere
munito di prescrizioni da parte del Consiglio, é stabilito con lo stesso parere
il soggetto preposto alla puntuale verifica degli avvenuti adempimenti
conseguenti.
Le adunanze durano fino all'esaurimento della trattazione degli
argomenti iscritti nell'Ordine del giorno, salvo sospensione e rinvio ad altra
data, non oltre una settimana.
Per ogni adunanza viene redatto il verbale
che deve contenere il nome dei presenti, la durata della seduta, l'enunciazione
delle questioni trattate ed una sintesi degli interventi e degli atti approvati,
con l'indicazione se siano stati approvati all'unanimità od a maggioranza. In
tale ultimo caso, debbono essere riportati nel verbale i nominativi dei
componenti che hanno espresso voto contrario, con le relative motivazioni.
Il verbale della seduta è approvato nell'adunanza successiva ed è
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
ART. 7
(SEGRETERIA)
L'Ufficio di Segreteria svolge tutti i compiti e le
attività connesse a garantire la funzionalità del Consiglio ed in particolare:
• cura le convocazioni e trasmette i relativi atti;
• cura la
corrispondenza del Consiglio, anche con l'ausilio delle tecnologie informatiche;
• cura l'istruttoria dei singoli affari ai fini della trattazione, fornendo
ausilio al relatore nell'acquisizione degli atti necessari;
• cura la
raccolta e la diffusione dei precedenti pareri su analoghi casi trattati da
porre a disposizione del Consiglio;
• cura la protocollazione degli atti
avendo cura di procedere alla catalogazione per natura e caratteristiche
dell'affare da trattare, con riferimento al numero d'ordine, alla data della
nota di trasmissione, all'oggetto, all'assegnazione istruttoria, al nome del
relatore, alla data dell'invio del parere e degli atti al Settore;
• cura la
verbalizzazione delle sedute.
ART. 8
(ABROGAZIONE
DI REGOLAMENTO
REGIONALE)
Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è
abrogato il Regolamento Regionale n. 2 dell'1.4.2003: " L.R.9.12.2002, n. 20 -
art. 42 -Modalità per la definizione degli argomenti posti all'esame dell'organo
consultivo regionale competente in materia di opere e lavori pubblici, non
ancora esaminati alla data di insediamento del C.R. LL. PP..
Il
presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1della L.R. 12/05/2004, n.
7 " Statuto della Regione Puglia".
E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
Dato
a Bari, addì 15 marzo 2007
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